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Il Contratto Editoriale

Hai un avvocato sottomano? No? Be’ sarebbe il caso di trovarne uno e investire qualche centinaio di euro per la sua consulenza. Oppure un buon amico che sappia darti qualche dritta… al limite anche questo articolo può offrire qualche info utile sui contratti editoriali, ma non è assolutamente esaustivo.

Le definizioni.

Ogni contratto che si rispetti, che sia editoriale o meno, comincia sempre con le definizioni. Cosa sono? Sono quegli articoli che descrivono chi è chi. Di solito comincia proprio con la parola “Definizioni” o un suo sinonimo ed enuncia “Il presente contratto stipulato tra Gustavo Gabbiano-Reali, d’ora in avanti EDITORE e Enrica Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare d’ora in avanti AUTORE… ” e via così, stabilisce una volta per tutte chi è l’editore, chi è l’autore, in cosa consiste l’oggetto del contratto e così via. Da questo momento ogni volta che nel contratto compare una delle parole definite in questa sezione si farà sempre riferimento a questa sezione. In questa sezione è auspicabile che oltre a Editore, Autore, Opera vengano definiti anche il tipo pubblicazione (libraria, elettronica, fonografica, cinematografica… ecc… ) e più in generale termini per i quali non devono esserci ambiguità.

La durata del contratto

Nulla è per sempre, men che meno i contratti editoriali. Ci deve essere un articolo che sancisce quanto dura il contratto, cioè per quanto tempo, dalla stipula, perdurano i suoi effetti. Di solito sono non meno di 3 e non oltre i 5 anni. Quello che segue sono le indicazioni di cosa succederà per il prossimi 5 anni. Se il numero di anni esce da questo intorno… io comincerei a sentire puzza di bruciato. Peggio ancora se la durata non è indicata espressamente. Se manca o se la durata esce da questo intervallo chiedi spiegazioni e pretendi che venga indicata una data consona se le spiegazioni non ti soddisfano.

La Tiratura

Ovvero quanto vale il contratto? Deve essere messo bene in chiaro quante copie verranno stampate per ogni edizione. Una media per un piccolo editore è 100 copie. Qualcuno propone 50, qualcuno 200, ma siamo là. Un editore grande parte da 1000 copie e punta alle 10000 o addirittura oltre. Conoscere la tiratura implica conoscere quanto si guadagnerà al massimo da ogni edizione. Per esempio: con 100 copie, una royalty del 10% sul prezzo di copertina e un prezzo di 18€ al massimo potrai intascare 180€. Perché al massimo? Tra poco lo vedremo insieme.

Gli Obblighi

Ovvero chi deve fare cosa. Sul “chi” fai riferimento alle definizioni. Se in questa sezione o insomma ogni volta che c’è un articolo del contratto che inizia per “XXXX si obbliga a” sai che c’è un obbligo da adempiere.

Se “XXXX” non compare tra le definizioni io chiederei spiegazioni e farei mettere la nuova definizione nell’apposita sezione. Per esempio una frase come “L’editing dovrà essere completato entro la data del XX/YY/AAAA ovvero tra sei mesi dalla firma del presente contratto” è sbagliata. Viceversa una frase come “L’editore si impegna a sostenere tutti i costi relativi la pubblicazione tra cui, ma non solo, l’editing, la correzione di bozze e l’impaginazione per ogni edizione in ognuno dei formati convenuti” è già più chiara, anche se sarebbe meglio che venissero definiti punto per punto tutti gli obblighi di ciascuna delle parti.

Normalmente gli obblighi dell’editore riguardano: la cura del testo (editing, e correzione di bozze), la decisione sul formato di stampa e la stampa medesima, la diffusione ovunque egli ritenga opportuno, la rendicontazione, il pagamento delle Royalty e il rispetto delle scadenze previste per questi adempimenti.

Sulla questione Royalties io preferisco specificare che: è l’editore che deve pagare e, perdio, deve essere puntuale. Non viceversa. La percentuale deve variare in base al numero di copie vendute e, per un piccolo editore, varia (in media) tra il 7%e il 12% del prezzo di copertina del cartaceo se venduto attraverso i canali di distribuzione ordinari (librerie, supermercati, altri store fisici).

L’editore deve specificare una percentuale più alta se la vendita avviene attraverso canali come Amazon, Streetlib, Ilmiolibro… ecc… perché al lui va una percentuale più grande. Una media è il 30% del prezzo di copertina, se questa parte dei compensi manca… io la farei aggiungere.

Vi è poi il sito dell’editore che può essere virtuale (sito web) ma pure fisico (magari è proprietario di una libreria) e allora si mette in tasca il prezzo di copertina meno l’iva (che dovrebbe essere il 4%) e le eventuali spese di spedizione. Inoltre molti piccoli editori partecipano a molte fiere di settore che sono le uniche occasioni in cui possono vendere grosse quantità. Anche in questo caso: i costi di partecipazione, incluso l’accesso alla fiera, sono a carico dell’editore. Comunque le royalty per ogni copia venduta per vendita diretta può arrivare anche al 40% del prezzo di copertina. Anche in questo caso: se nel contratto non è specificata, vale la pena insistere per vedere riconosciuta questa percentuale e che sia congrua. Sempre all’editore spetta poi la creazione del prodotto editoriale: paratesti, gabbia editoriale, realizzazione della cover e delle spese pubblicitarie. All’editore, non a te. Segnatelo dove ti pare, ma che sia un supporto durevole come un diamante o una lastra di granito.  Tu non devi pagare niente. Tu devi essere pagato.

Altro tipico obbligo dell’editore è di vendere all’autore tutte le copie che vuole con lo sconto. Ogni editore applica uno sconto differente, ma io suggerisco di trattare per spuntare almeno il 35% che è lo sconto applicato alle librerie che così possono avere un margine. Un buon modo di trattare è quello di prendere lo sconto offerto dall’editore e aggiungerci la percentuale della royalty sul cartaceo. L’alternativa allo sconto è poter avere un certo numero di copie omaggio oppure una combinazione delle due. Se poi riesci a spuntare uno sconto del 50% è il top e allora potresti addirittura permetterti di partecipare a qualche fiera con la seria prospettiva di uscirne con qualche euro in tasca e tutti i costi di partecipazione ripagati dalle vendite. Viceversa sconti inferiori al 35% sono pura utopia, meglio avere un certo numero di copie omaggio e nessuno sconto. 

Una tipica FREGATURA è il pagamento delle Royalties a scaglioni. “L’editore si obbliga a pagare il 6% al raggiungimento delle X copie vendute (ad es: 200), il 10% al raggiungimento delle X*100 copie vendute (ad es: 2000) e il 15% per ogni copia venduta oltre le 2000”.
Ti sembra attraente? No, non lo è: quante copie ha detto l’editore di voler stampare? In questo esempio ho messo una tiratura di 100 unità. Se l’editore paga solo dopo averne vendute 200 vuol dire che solo in caso di “sold out” (vendita totale) delle prime due edizioni ti darà qualche soldo. Non hai capito? Te lo spiego con un altro esempio: un piccolo editore, di solito, non va mai oltre la seconda tiratura. Riesce a vendere la prima grazie a fiere, presentazioni e a campagne social fatte in economia e poi il libro è fuori catalogo e ciao. Per un autore esordiente vendere 50 copie del primo libro è un bel risultato. Fare “Sold Out” è una festa per tutti e magari ci scappa anche la pizza offerta dall’editore, ma superare la seconda ristampa è pura utopia per la maggior parte degli editori. Il numero di copie di tiratura relativamente alto è in realtà il numero di copie minimo che l’editore ordina per avere uno sconto dalla tipografia e abbassare così i costi di stampa. 

Sì, ti sto dicendo che questo è uno dei trucchetti usati da editori poco seri per non pagare gli autori. Qualsiasi percentuale pagata se e solo se si supera un certo numero di copie vendute è già fuffa, se poi la tiratura pattuita è inferiore io la chiamo truffa. Questo genere di pagamento scalare compare quando si ha a che fare con tirature e previsioni di vendita ben più rosee di 50 copie. E in ogni caso non compare mai la dicitura “pagare al raggiungimento di” perché implica che in caso di non raggiungimento l’editore non paga un caz… pardon, un bel niente. Troppe negazioni? Certo, ma pensi che a chi ordisce ‘ste truffe importi qualcosa se prima di firmare non capisci bene? Casomai te lo spiegherà citando “Onofrio del Grillo” nel momento in cui dirai “eh, ma ho venduto 180 copie: dove sono i soldi?”. In questo esempio ogni copia costa all’autore

Per l’Autore gli obblighi sono di collaborare attivamente durante la fase di editing, di consegnare il testo con tutte le modifiche richieste dall’editore entro una certa data o a scadenze fisse se le tornate di editing sono più d’una, di non diffondere previa autorizzazione dell’editore alcun elemento dell’opera in oggetto, di partecipare ad un certo numero di eventi realizzati allo scopo di promuovere l’opera. Offrire la disponibilità di ogni altro materiale letterario, grafico, audio eccetera relativo l’opera da pubblicare e di cui si detengono i diritti. Per dire: hai disegnato i personaggi, hai scritto una melodia, hai filmato te stesso o qualcuno che legge un brano del tuo libro (e ti ha firmato la liberatoria per pubblicare il video), sei tenuto (o addirittura obbligato) a consegnare quel materiale.
Se tra gli obblighi dell’autore sono presenti clausole tipo “contribuire alle spese di …”, “acquistare un numero di copie”, “garantire la vendita di un numero minimo di copie e, in caso di mancato raggiungimento, acquistare le copie rimanenti ovvero l’intera tiratura se questa è invenduta”.

Un editore a pagamento, a doppio binario, a cetriolo più o meno criptato, giocherà in modo sporco in queste due sezioni per evitare di pagare l’autore e spillargli quanti più quattrini possibile. Un campanello d’allarme, un avviso che il contratto nasconde delle trappole che comporteranno esborsi consistenti per l’autore si nasconde nei rimandi inseriti in queste clausole del contratto. Non ce ne devono essere, nemmeno se puntano ad articoli del codice civile o di qualche altra legge. Quando vengono enunciati gli obblighi delle parti questi devono essere “chiari al di là di ogni ragionevole dubbio” e in caso di dubbi questi vanno chiariti e messi per iscritto aggiornando il contratto. Un editore serio presterà ascolto ai dubbi ed eventualmente metterà a disposizione il suo legale per i chiarimenti del caso, poi aggiusterà il contratto in modo da rendere il tutto a prova di bomba. Un EAP invece fingerà di darti retta, ma in realtà non cambierà una sola virgola del testo e ti darà le migliori spiegazioni possibili. E tu sarai felice di averle ricevute. Ecco, probabilmente ti sta fregando. Ancora non è detto eh? Però il campanello d’allarme tienilo in funzione.

Di solito negli obblighi sono nascosti i costi di editing, di correzione di bozze, di acquisto copie, di creazione della cover, di partecipazione agli eventi (e penali altissime se non partecipi). I nascondigli preferiti stanno nelle definizioni non dichiarate, nei rimandi ad altre clausole e/o a leggi di cui è difficile conoscere il significato, a regolamenti di altri enti o altro ancora NON SCRITTI NEL CONTRATTO.

I Rimandi

Hai mai letto un librogame? Cosa c’entra con un contratto? In un librogame, se leggi tutte le pagine una dietro l’altra potresti non capire nulla della storia, potresti anche leggere una storia non particolarmente interessante o bella. Se però cominci a leggere le pagine saltando e seguendo le istruzioni del gioco ecco che cambia tutto. Bene: moltissimi contratti hanno rimandi interni ad altri articoli e clausole del contratto. È una prassi consolidata che offre molti vantaggi a chi redige il contratto. Anticamente infatti la carta era molto costosa così come lo scrivano che si faceva pagare per scrivere. Quindi meno parole si usavano e meglio era. Inoltre si potevano inserire dettagli, clausole, effetti che restavano nascosti a una lettura superficiale e che potevano produrre effetti tra i più vari anche in barba alle leggi vigenti. Quindi un articolo di un contratto che rimanda ad altri articoli del contratto produce sia gli effetti che sono scritti in quell’articolo, sia gli effetti della combinazione degli articoli cui rimanda. Come per il librogame la presenza di rimandi tra gli articoli di un contratto editoriale, apparentemente di due-tre cartelle (spesso soltanto una), indica che la lettura del contratto non può avvenire linearmente dal primo articolo all’ultimo, ma deve seguire un ordine differente e quindi anche il significato e gli effetti del contratto saranno differenti da quelli che potresti intuire leggendo il testo dall’inizio alla fine come avviene per un normale libro. Hai visto il grassetto? La presenza di rimandi tra gli articoli del contratto deve far risuonare non una campanella, ma proprio “er campanone de San Pietro” e farti correre via a gambe levate. O almeno a chiamare un avvocato se proprio vuoi andare avanti e firmare convinto o convinta che gli effetti del contratto sono proprio quelli che si evincono dalla lettura lineare. Se ci sono rimandi tra le clausole è evidente che gli effetti saranno altri. Non puoi leggere un contratto e i suoi rimandi in modo lineare e pretendere di aver compreso appieno cosa voglia dire firmarlo. Stai commettendo un errore. 

Le Penali

A cosa bisogna stare attenti? Innanzitutto alle penali stesse. Eventuali richieste di risarcimento di valore superiore al costo economico del contratto. Pubblicare un libro di 200 cartelle costa circa 800€ (prezzi del 2020) cui si aggiungono i costi di stampa (400€ per 100 copie). Un editore serio accenna importi simili (o comunque proporzionati al costo di una tiratura) in caso di recesso\annullamento del contratto. Un Editore A Pagamento usa questa sezione come spauracchio (vedremo tra poco) e può inserire importi con cifre inserite ad hoc per far passare la voglia di rescindere il contratto una volta firmato; troverai una dicitura simile a “fatto salvo il maggior danno derivato da ” per far paventare cifre ancora più grandi. Queste cifre possono essere uguali o superiori al valore economico del contratto. Il valore economico è il valore della prima tiratura: nel nostro esempio 100 copie a 18 euro = 1800 euro e paventa cifre ben più grandi di due, tre o anche dieci volte.

Però ecco, le penali con un EAP non ti devono preoccupare troppo: egli non ha interesse a trascinarti in tribunale dove rischierebbe di essere fatto a pezzi dal suo stesso avvocato. Vi è, nel codice civile italiano, una serie di divieti sul tipo di contratti, di patti, che si possono stipulare e uno di essi è il Patto Leonino (Art. 2265 Codice Civile) dove uno dei soci conviene che tutto il rischio d’impresa finisca sulle spalle degli altri (ovvero le tue) e i profitti vadano a lui. Che è esattamente ciò che fa un editore a pagamento: fa pagare a te i costi di editing, correzione, impaginazione, pubblicità (che non farà mai) e lui si intasca il 90% del costo di copertina. Però non pensare di poterla spuntare facilmente: gli EAP più abili conoscono perfettamente la legge e la sanno aggirare in scioltezza. Spesso nascondendo tra i rimandi il vero oggetto del contratto: la vendita di servizi editoriali. Un editore compra i diritti per il tuo libro e lo pubblica a proprie spese. Un EAP vende a te i servizi in cambio di denaro e di parte (anche consistente) delle Royalties perché così, bontà sua, può farti pagare meno.

La cessione dei diritti

Stai firmando un contratto letterario, per pubblicare un libro che sia di carta o elettronico, ma comunque libro. Ogni altro diritto per la produzione di film, audiolibri, oggettistica e non so che altro avrebbe bisogno di un contratto e una remunerazione differente. Molto spesso invece l’editore mette le mani avanti e si prende il 50% di qualunque altra cosa, durante il periodo di validità del contratto, si possa fare con il tuo libro. Sarebbe bene invece che l’editore si limitasse a fare l’editore e i diritti per fare altro, col tuo libro, rimanessero a te. Un EAP parlerà chiaramente di tenersi percentuali pari a quelle indicate per i libri, o non ne parlerà affatto (più probabile) sottintendendo che pagherà all’autore sempre e comunque le percentuali stabilite là dove si parla di Royalties. In ogni caso se il contratto parla di cedere i diritti diversi da quelli necessari per la pubblicazione, valuta se cederli o tenerli per te. Se sei un esordiente, se non hai un pubblico che ti segue, se non hai tempo/capacità/intenzione di seguire altri progetti di pubblicazione diversa da quella del tuo libro allora puoi anche lasciare perdere e tenerti questa sezione così com’è.

Royalties e Rendicontazione

Il contratto deve riportare una tabella in cui viene indicata, con la massima chiarezza, le royalties spettanti all’autore caso per caso. Vale a dire (a titolo di esempio): il 10% del prezzo di copertina per i libri (cartacei) venduti attraverso un distributore e questo, come ho già detto, riguarda gli store fisici. Il 30% per i cartacei venduti attraverso i portali come Amazon, percentuale che sale al 40 se la vendita si perfeziona tramite il sito dell’editore, fisico (durante le fiere) o virtuale (dal sito web). Ogni edizione dovrebbe essere qui indicata con la rispettiva royalty: Cartaceo “deluxe”, Tascabile economico, ebook eccetera. Sempre in questa sezione deve essere indicato se le royalties verrano pagate o no in caso di copie date in omaggio a recensori, giornalisti e simili. Di solito è no, ma è bene che sia scritto. Cioè è bene che sia scritto che nessun compenso è dovuto all’autore per le copie che l’editore distribuirà per scopi di promozione. Una trappola che si nasconde qui può essere che sia l’autore a dover pagare per le copie omaggio.

La rendicontanzione deve essere, come minimo, annuale anche se alcuni editori offrono rendicontazioni semestrali o anche trimestrali. Amazon rendiconta e paga ogni 2 mesi, per dire. È prassi che la rendicontazione salti il primo periodo di vendita se è il periodo è molto piccolo, cioè se stipuli il 10 novembre e la rendicontazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno, è altamente probabile che la prima rendicontazione salti.

Condizioni troppo favorevoli in questa sezione (Royalties superiori al 50%) devono pure causare qualche sospetto. In che modo l’editore rientrerà delle spese di pubblicazione e realizzerà il suo profitto se per ogni copia venduta deve pagare a te metà delle royalties?

Le clausole vessatorie

Urla ditate pugni ed altri guai risonavan per l’aere senza stelle, si che parea un contratto della RAI. Non me ne vogliano a male gli amici di Viale Mazzini (non possiedo TV e la vessazione del Canone mi brucia ancora), ma quella delle clausole vessatorie è la questione più delicata in assoluto. Per LEGGE ogni clausola che comporta obblighi onerosi per il contraente (leggi: l’AUTORE) deve essere firmata per accettazione (non basta la firma in calce al contratto). Insomma se tra gli effetti del contratto c’è l’acquisto di servizi editoriali da parte dell’autore, questa clausola va firmata a parte. E allora come fanno gli EAP a fare in modo che gli (incauti) autori firmino? Un trucco a me noto è quello di nascondere le clausole sotto un’unica dicitura. Non è certo l’unico, ma è quello che conosco meglio. La sezione delle clausole vessatorie è un articolo a parte del contratto e comincia con una cosa tipo: “L’autore accetta ed approva ESPRESSAMENTE quanto stabilito negli articoli 3, 5, 8, … n-1,del presente contratto”, e poi sotto c’è lo spazio per firmare. Se trovi questa dicitura in fondo al contratto ed è richiesta una firma a parte stai pur certo che nelle clausole riportate in questa sezione ce ne è almeno una che comporterà un rischio enorme per l’Autore. Questa riga non vuol dire che agli articoli indicate ci siano altrettante clausole vessatorie, ma solo che tra le clausole che vai ad approvare espressamente con la firma separata ce ne è una che è vessatoria.

Se trovi una sezione fatta così nel contratto con cui stai per pubblicare, è il tuo primo contratto e ti manca totalmente l’esperienza: a mio avviso è meglio pagare la consulenza del tuo amico avvocato, se no valuta altre proposte editoriali se ne hai e vedi se i contratti paiono più chiari. In nessun caso devi firmare se non hai studiato a dovere e messo nero su bianco quelli che pensi siano gli effetti reali del contratto, li hai riletti e hai domandato (a mezzo email, meglio se PEC) all’editore chiarimenti in merito.
Questa sezione è il vero cuore del contratto, quella dove tutte le varie parti convergono e vengono assemblate in un ordine e con significato a volte del tutto diverso da quello indicato nel titolo. Fai attenzione. Ricordi che prima avevo accennato ad articoli del contratto in cui si faceva riferimento a uno o più articoli del codice civile e delle leggi a esso collegate? Qui siamo al tripudio del legalese: in fondo al contratto ti si chiede di approvare, espressamente, settordici clausole di cui ti è indicato solo la posizione nel contratto (art. 3 comma 2, art 5 comma 4, art 9 commi 3 e 6, ec… ) e quindi devi andartele a vedere una per una, e magari scopri che articoli e clausole riportati hanno importanti rimandi (te l’ho spiegato poco fa) ad altri articoli del contratto o ad articoli di legge che, ovviamente, non sono forniti a corredo del contratto. Dovresti andare a leggerteli e capire se c’è una trappola e cosa nasconde. È una rottura di palle? Sì. È fatto apposta? Di solito no,Sì e di solito è prassi, ma un controllo (pure due) deve essere fatto; se non ti sentiti in grado chiama un esperto e lasciagli leggere il contratto, ma se non sei laureato in giurisprudenza e ti senti di aver capito tutto DEVI assolutamente far leggere quel contratto a un esperto PRIMA di firmarlo. Stai per accettare almeno una clausola vessatoria (e forse più d’una) senza aver compreso quale.

Conclusioni

Se non s’è capito ce l’ho un po’ a morte con gli EAP e mi sta a cuore che tu che leggi non venga truffato da ‘sta gente. Ci sono tanti altri modi di stravolgere gli effetti di un contratto. Dal basso dei due anni trascorsi tra le aule della facoltà di Giurisprudenza ti so raccontare quel poco che so; un avvocato esperto conosce meglio codici, codicilli ed escamotages vari per aggirare i tanti divieti che dovrebbero tutelare chi quei contratti poi li firma. La firma sul contratto e la successiva consegna del documento firmato nelle mani dell’editore innesca la validità del medesimo. Fatti un favore: prima di firmare assicurati che qualcun altro abbia ben compreso cosa significa, parola per parola, rimando per rimando. Quali sono i tuoi veri obblighi e se questi comporteranno un esborso economico in termini di denaro e/o di tempo. Il principio base è che l’editore deve guadagnare o non ha alcuna convenienza economica a pubblicare. L’altro principio base è che tu stai lavorando per l’editore e quindi DEVI essere pagato. Lo dice la costituzione all’articolo 1, lo ribadisce all’articolo 4 e continua più avanti. Pagare per lavorare non solo è sbagliato, è proprio contro la costituzione stessa del paese in cui viviamo.

Cosa rischi?

Di spendere un sacco di soldi, ovvio. Spesso il denaro viene chiesto subito e per i motivi più vari. Alcuni, più intelligenti, nascondono l’oggetto del contratto tra i rimandi delle clausole in piena violazione della legge (Art 2256 CC)  e forti dell’ignoranza di chi quel contratto lo firma. Altri ancora parlano di pubblicazione e in realtà vendono, a prezzi molto maggiorati e qualità scadente, quei servizi che un editore normale paga di tasca propria perché sta investendo su di te: editing, correzione, impaginazione, pubblicità, diffusione ecc… ecc… ecc…

Ne vale la pena? Per come la penso io no, l’unico editore che vale la pena pagare per pubblicare… sei tu.

Oops, ho già firmato.

Se hai firmato ma non hai ancora spedito la copia firmata all’editore sei ancora in tempo. Se hai firmato e spedito una email non certificata all’editore con la firma puoi ancora spedire una raccomandata in cui lo avverti che per cause da accertare è partita una email con documentazione di cui non assumi alcuna responsabilità o qualcosa che ti suggerirà il tuo avvocato. Se hai spedito via pec, o via posta (raccomandata o no) il contratto firmato… puoi ascoltare quello che trovi a questo link.
Potresti avere conseguenze economiche anche gravi. O comunque spenderai qualche migliaio di euro per pubblicare un libro male impaginato, editato da schifo e zeppo di refusi. E di cui ti ritroverai da qualche decina a qualche centinaio di copie sul groppone e che, visto l’inverno in arrivo, potrebbe diventare una valida alternativa al gasolio.

Risorse

Ci sono siti come www.writersdream.org che offrono aiuti concreti a chi sta cercando di capire se l’editore con cui vorrebbe pubblicare è serio o no, ci sono gruppi facebook dedicati allo studio dei contratti basta cercare “diritto d’autore”, ci sono anche avvocati che per volontariato (gli è vietato farsi pubblicità dal codice deontologico) offrono consulenze gratuite: insomma basta cercare un po’ e confrontare la propria esperienza con quella di altri, possibilmente più preparati, e si possono evitare guai seri. Meglio approfittare.

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